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Giovani NEET: operativo l’incentivo per il 2023

2 Agosto 2023

Il D.L. 48/2023 (L. 85/2023) – c.d. Decreto Lavoro – ha introdotto nuovi incentivi legati alle assunzioni. Tra questi, un incentivo all’occupazione giovanile (art. 27) che, di seguito si analizza, anche alla luce delle ultime indicazioni di prassi.

L’art. 27 del citato D.L. 48/2023, riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (esclusi i rapporti di lavoro domestico, il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale – INPS, circolare 68/2023), che verranno effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti.

Tale incentivo è concesso per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (non è definito un limite massimo). Le istruzioni operative per la concreta applicazione dell’incentivo sono state fornite dall’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023.

Condizioni

L’incentivo in esame è riconosciuto, nel rispetto dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 651/2014, se il giovane che si vuole assumere possiede congiuntamente i seguenti requisiti (commi 1 e 3):

  • alla data dell’assunzione non ha compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavora e non è inserito in corsi di studi o di formazione (c.d. giovani NEET);
  • si è registrato al Programma Operativo Nazionale (PON) “Iniziativa Occupazione Giovani” (quindi occorrerà acquisire l’apposita attestazione rilasciata dal centro per l’impiego).

Con tale Programma, gestito dal Ministero del Lavoro, viene attuata in Italia la cosiddetta Garanzia giovani, il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET), ai quali deve essere garantita un’offerta di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale. La prima fase del Programma, iniziata nel 2013, si è conclusa nel 2016. Successivamente, con la Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 ottobre 2020 – che ha sostituito quella istitutiva del 2013 – i Paesi europei coinvolti nell’attuazione del programma, tra cui l’Italia, si sono impegnati ad attuare la c.d. Garanzia Giovani rafforzata a partire dal 2021. Le iscrizioni alla seconda fase del Programma si sono aperte il 1° marzo 2021 e si sono concluse il 30 settembre 2022.

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo è compatibile con l’esonero contributivo totale dal pagamento dei contributi dovuti riconosciuto dalla normativa vigente (art. 1, c. 297, L. 197/2022) ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età effettuate nel 2023 (tale cumulabilità è prevista in deroga all’art. 1, c. 214, della L. 205/2017) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato (c. 2, primo periodo).

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è però riconosciuto, per ogni soggetto assunto nella misura del 20%, in luogo del 60%, della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto (c. 2, secondo periodo). Pertanto, nel caso di scelta di cumulo della misura in trattazione con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani previsto dalla L. 197/2023, il datore di lavoro interessato avrà diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi (INPS, circolare 68/2023).

Modalità di corresponsione

L’incentivo in oggetto è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda per la fruizione dello stesso è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS (*), che provvede, entro cinque giorni, a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito di tale comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e allo stesso è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo con obbligo di comunicarne la relativa stipula entro, perentoriamente, i successivi sette giorni attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica. In caso di mancato rispetto di tali termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

Il riconoscimento dell’incentivo da parte dell’INPS avviene in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto e, in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale (c. 4).

(*) A tal fine, dal 31 luglio 2023 sarà disponibile, sul portale dell’INPS, il modulo di istanza on-line “NEET23”. Nella domanda dovrà essere indicato anche l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Per le assunzioni effettuate fino al 30 luglio, le cui domande saranno ricevute dall’INPS entro il 15 agosto 2023, a settembre ci sarà una definizione cumulativa posticipata in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Per le istanze riferite ad assunzioni effettuate dal 31 luglio in poi, invece, si seguirà il criterio cronologico di presentazione dell’istanza (INPS, circolare 68/2023).

L’incentivo deve essere considerato di tipo economico (INPS, circolare 68/2023), ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Anche in tale ipotesi, comunque, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Non è possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

L’agevolazione, avendo la natura di incentivo all’assunzione, è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione (in termini di ULA), nonché al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Riprogrammazione altri incentivi per assunzioni – Nell’ambito del PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione 2014-2020 e del PON Iniziativa occupazione giovani 2014-2020, l’ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure relative agli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 di giovani e donne ex art. 1, c. 10-15 e 16-19, L. 178/2020 (*) e per quelle effettuate nel medesimo biennio nelle regioni del Sud – cosiddetta Decontribuzione Sud, di cui all’art. 1, c. 161-167, L. 178/2020 (**) -, a causa del mancato assorbimento da parte di tali misure delle risorse ad esse assegnate.

(*) Esonero totale dal versamento dei contributi dovuti, riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 di lavoratrici donne (per le quali l’incentivo si applica anche in caso di assunzioni a tempo determinato) o di giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età.

(**) Esonero parziale riconosciuto in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Si ricorda che tale esonero è pari al 30% fino al 31.12.2025, al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Tale riprogrammazione avviene fermo restando l’importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro stanziati per gli anni 2021 e 2022 (c. 6).

Come riportato dalla Relazione Tecnica allegata al decreto legge, le citate misure sono state introdotte dalla L. di Bilancio 2021 prevedendo un concorso complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021-2022 delle risorse REACT-EU, del programma Next Generation EU, successivamente confluite nell’ambito del Programma SPAO 2014-2020.

La riprogrammazione di tali misure si rende necessaria a seguito del fatto che, come evidenziato dalla medesima RT, la Decontribuzione Sud non ha completamente assorbito le risorse ad essa destinate, mentre le stime dell’INPS sulla spesa rendicontabile per le altre due misure (assunzioni giovani e assunzioni donne) sono risultate maggiori rispetto alle previsioni recepite nella legge di bilancio 2021.

 

Fonte: Lavorofacile.it

Tags: Istituzionale
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