Legge 27 dicembre 2023, n.206.“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 di mercoledì, 27 dicembre 2023, è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”. L’approvazione della legge segue una importante discussione parlamentare alla quale la Confederazione ha contribuito partecipando a tutte le audizioni effettuate allo scopo, portando nel dibattito parlamentare la propria visione su un importante provvedimento che offre numerosi strumenti per il rilancio di una politica economica e industriale finalizzata a valorizzare le imprese che realizzano la qualità e l’eccellenza della produzione italiana.
La legge, di iniziativa governativa, è stata dichiarata, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023. L’obiettivo principale della legge è il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell’eccellenza
qualitativa del made in Italy e segue quanto emerso nel corso dell’indagine conoscitiva sul tema “Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi”, svolta dalla Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati e conclusasi con l’approvazione di un documento approvato il 17 maggio 2023. Di seguito riportiamo il commento ai contenuti della legge, seguendo l’ordine dell’articolato.
La legge si apre con il Titolo I, che definisce i principi e gli obiettivi generali. L’articolo 1 definisce l’obiettivo della legge, individuando una serie di disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell’economia Confartigianato Imprese Via S. Giovanni in Laterano, 152 – 00184 Roma – Tel. 06 70374.427 – segreteriagenerale@confartigianato.it – www.confartigianato.it 2 nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.
L’articolo 2 fissa invece gli indirizzi generali che le amministrazioni centrali e locali, nell’ambito della sua attuazione devono osservare per orientare la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani, che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del made in Italy, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche del turismo. Inoltre, la legge persegue l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’eccellenza produttiva e culturale italiana all’estero, assicurando in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all’estero di ICE- Agenzia, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione.
L’articolo 3, ultimo contenuto nel titolo, che enuncia i “Princìpi e obiettivi” della legge, istituisce la Giornata nazionale del made in Italy, individuata per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, con ricorrenza il 15 aprile di ciascun anno. In occasione della celebrazione della Giornata, lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni possono promuovere – nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, compresa l’Associazione marchi storici d’Italia e quelle operanti nel settore del mdesign, anche industriale iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.
Il titolo II, “Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali”, è contiene quattordici articoli e reca al capo I (articoli da 4 a 7) “Misure generali”, rivolte a tutti i settori produttivi, e al capo II “Misure settoriali”, a sostegno di specifiche filiere (articoli da 8 a 17). Nel merito, l’articolo 4, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, uno specifico Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato anche con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società con sede
legale in Italia, non operanti nel settore bancario, finanziario assicurativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, sono definiti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento, le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati e di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del
Fondo e l’utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati. L’articolo 5 istituisce un’apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall’articolo 4 del D.M. 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili. Sotto il profilo delle risorse individuate, deve essere rilevato che la dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 appare decisamente esigua in relazione agli scopi. Il Decreto Legislativo 185 del 2000 individua, peraltro, come beneficiari le “imprese” costituite in forma societaria da non più di 60 mesi escludendo il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle altre imprese femminili, come invece sarebbe stato utile. Viene altresì escluso il lavoro autonomo e professionale, che riteniamo, avrebbe dovuto essere parimenti sostenuto.
L’articolo 6 prevede, per l’anno 2024, la concessione alle start up innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l’acquisizione di servizi di consulenza utili alla brevettazione di un’invenzione. Autorizza, a tal fine, la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per il 2024. In sede di attuazione, andrebbero confermate le disposizioni finanziarie già contenute nel decreto ministeriale del 18 novembre 2019 che hanno stabilito l’importo del Voucher 3I concedibile in misura pari a:
- € 2.000 + iva per i servizi di consulenza / verifica brevettabilità e ricerche anteriorità
- € 4.000 + iva per stesura domanda e deposito UIBM
- € 6.000 + iva per deposito estero domanda
L’articolo 7 obbliga l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, a notificare preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) le informazioni mrelative al progetto di cessazione dell’attività e i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la medesima cessazione. In tal caso, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione, viene consentito al MIMIT di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso. Per i marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni, il MIMIT può depositare, a proprio nome, domanda di registrazione del marchio. Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi suddetti esclusivamente in favore
di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività ubicate all’estero. Le modalità attuative dell’articolo sono rimesse a un decreto di natura non regolamentare.
L’articolo 8 dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostenga gli investimenti per la ,vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e delle imprese della ,filiere della prima lavorazione del legno attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio; a tal fine, stanzia 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto (per 15 milioni di euro) e di finanziamenti a tasso agevolato (per 10 milioni di euro). Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente della sicurezza energetica e sentita, secondo quanto inserito in sede referente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
A commento della norma ci preme sottolineare la correlazione tra patrimonio forestale eboschivo ed economia. L’Italia, infatti, può vantare la più grande infrastruttura verde che è ancora poco valorizzata dal punto di vista economico e produttivo. L’80% del fabbisogno di legno per l’industria manifatturiera italiana è coperto dall’importazione della materia
prima. L’Italia, infatti, per il settore del legno-arredo risulta tra i paesi europei con il più basso grado di auto-sufficienza nell’approvvigionamento di materia prima legnosa. Problematica questa che le conseguenze legate alla pandemia hanno ulteriormente acuito: la dipendenza dall’estero del nostro paese per l’approvvigionamento delle materie prime ha, infatti, causato in questi anni un rincaro dei costi, oltre a un allungamento dei tempi di consegna. Per questo motivo riteniamo fondamentale l’avvio di una attenta riflessione sulla risorsa del legno e la costituzione del Cluster Italia Foresta Legno e le misure contenute nella legge, ne costituiscono il punto di partenza.
In Italia, e in particolare in alcune regioni più vocate alla filiera legno, c’è una disponibilità di materia prima in aumento negli ultimi anni e una elevata variabilità di specie legnose, ben superiore ai Paesi vicini. Il tessuto imprenditoriale vocato alla produzione di arredi assume sempre più rilevanza economica ed è riconosciuto e apprezzato nei mercati esteri. Sono in crescita anche le certificazioni forestali, a testimonianza della crescente sensibilità ambientale dei diversi attori della filiera, come le politiche e le buone prassi volte al riuso dei materiali. Si assiste, però, ad una scarsa gestione attiva delle foreste e ad un impoverimento della prima lavorazione del legno: le imprese di utilizzazione forestale sono piccole con uno scarso livello di meccanizzazione e risultano impreparate ad affrontare eventi catastrofici, come la Tempesta Vaia, così come le imprese di prima trasformazione del legno, dotate di uno scarso livello tecnologico, il cui numero è in continua diminuzione, a causa anche della competizione con aziende estere, anche in termini di burocrazia per ottenere i permessi di taglio. Attraverso, quindi, una gestione forestale sostenibile dei nostri boschi, incentivata da misure di sostegno alle imprese che si occupano della prima lavorazione del legno, riusciremo a riconnettere in sinergia tutti i soggetti della filiera del bosco-legno nazionale al fine di continuare ad alimentare il settore del mobile italiano e quello della bioedilizia di cui siamo tra i paesi leader in Europa e nel mondo, valorizzando ancora di più il nostro made in Italy. Una diversa gestione del nostro patrimonio boschivo sarebbe di ulteriore stimolo al settore delle costruzioni in legno. Tali aziende hanno maggiori difficoltà di quelle dell’arredo nell’approvvigionamento del legno italiano. Le aziende di prima trasformazione del legno che hanno investito su questa filiera sono poche numericamente. Il legno nostrano viene utilizzato soprattutto nel comparto dell’energia come legna da ardere, per cui le nostre aziende sono costrette a rivolgersi all’estero. Investire su questo filone, anche in virtù dell’aumento di domanda del mercato in un paese sismico come il nostro, significherebbe dare valore e contribuire alla crescita del settore della bioedilizia. Tra l’altro il legno rappresenta la materia prima per eccellenza della transizione ecologica e l’aumento di consapevolezza dei consumatori verso i temi green spingerà sempre di più il mercato verso prodotti sostenibili e certificati. Al fine di sostenere la filiera del legno, riteniamo inoltre opportuno che i contributi a fondo perduto, previsti nella misura di 15 milioni per l’anno 2024, siano l’inizio di una misura strutturale che possa dare una prospettiva di investimento e di crescita di medio- lungo periodo agli imprenditori del settore.
L’articolo 9 prevede che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisca con proprio decreto non regolamentare, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le menzionate consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori. L’articolo, inoltre, modifica l’articolo 16 della legge del n. 9 del 2013, relativo all’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per gli operatori della filiera olivicola.
L’articolo 10, prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale. A tale fine, stanzia 15 milioni di euro per l’anno 2024.
L’obiettivo della norma è assolutamente condivisibile, anche se deve essere rilevato che la cifra stanziata di 15 milioni per il 2024 appare piuttosto limitata. Più in dettaglio, la misura si presenta alquanto generica in quanto si rivolge sia alla filiera delle fibre tessili naturali che a quella delle fibre provenienti da processi di riciclo. Le due filiere non sempre sono attigue, ma differiscono soprattutto sotto l’aspetto delle tecnologie utilizzate. Se infatti per la filiera delle fibre tessili naturali sono positivi gli interventi di sostegno finanziario per lo sviluppo di nuove tecnologie, per le filiere di produzione di fibre provenienti da processi di riciclo non può affermarsi la stessa cosa. È infatti auspicabile un sostegno finanziario per lo sviluppo di nuove tecnologie per le filiere delle fibre tessili naturali poiché agirebbe su un mercato complesso che necessita di un consistente supporto al proprio potenziamento a livello nazionale, poiché tale mercato registra una lieve, ma costante flessione, di anno in anno, dei livelli di produzione, oltre che una strutturale criticità legata all’origine geografica (prevalentemente Asia e Africa) che espone la loro produzione a conflitti politici e agli effetti delle alterazioni climatiche. Per le filiere di produzione di fibre provenienti da processi di riciclo sarebbero, invece, importanti non tanto interventi economici finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie, per il sostegno a nuovi impianti, ma soprattutto azioni volte al rafforzamento e consolidamento delle filiere preesistenti, dal momento che in Italia esistono realtà che rappresentano best practice a livello internazionale, e che andrebbero sostenute non solo economicamente, ma con interventi di semplificazione del carico burocratico e normativo, ad esempio attraverso l’emanazione del tanto atteso decreto specifico sull’end of waste tessile.
Dal punto di vista amministrativo, inoltre, andrebbero individuati specifici interventi in grado di sbloccare lo stallo dei mercati secondari del tessile, ed in particolare del riciclo, dal momento che le imprese sono disincentivate dalla diversa interpretazione della normativa che le espone al rischio di incorrere in sanzioni, anche penali: nello scenario legislativo in cui il fine vita dei beni tessili-moda possono essere oggetto di differenti interpretazioni a seconda delle molteplici disposizioni in materia di rifiuto, di scarto, o di sottoprodotto, l’interpretazione è demandata agli organi deputati al controllo. La discrasia legislativa potrebbe comportare, a seconda dell’ente controllore, che lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui dovranno essere individuate le imprese beneficiarie e le modalità di attuazione della misura.
L’articolo 12 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell’iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto. La misura appare certamente apprezzabile per lo snellimento e la semplificazione prevista relativa al rilascio delle iscrizioni provvisorie a vantaggio del settore della nautica. Riteniamo altresì che la norma costituisca l’occasione per introdurre ulteriori misure in favore delle imprese del settorea partire dall’utilizzo del Codice M.M.S.I. ai fine dell’identificazione dell’imbarcazione. L’attesa per l’ottenimento del codice si aggira, infatti, intorno ai tre mesi, per cui sarebbe fondamentale intervenire semplificando l’iter e riducendo i tempi di attesa. materiale tessile-moda riutilizzato venga considerato da alcuni rifiuto e da altri “materia prima seconda”.
Si ritiene inoltre che, in sede attuativa, con riferimento alle imprese beneficiarie della misura, andrebbe inquadrato in maniera più chiara il perimetro della filiera di produzione di fibre provenienti da processi di riciclo, chiarendo se siano incluse tutte le fasi e tutti gli operatori: la prevenzione, la selezione, il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo, e infine la produzione di fibre. Sul punto, si auspica che tra i criteri di accesso all’incentivo non vengano fissate soglie estremamente alte, tali da escludere le piccole imprese. In questo contesto, la flessibilità nell’accesso alla misura è un vincolo dirimente al fine di non escludere nessun operatore dai più ampi obiettivi di sviluppo sostenibile. Parimenti andrebbe chiarito se nell’ambito della norma rientri anche la produzione di fibra tessile artificiale di origine naturale. In particolare, il comma 1 fa riferimento alla produzione delle fibre tessili naturali, anche attraverso attività innovative finalizzate al riciclo delle fibre tessili naturali, e alla ricerca di nuovi processi di produzione delle fibre dagli scarti naturali; tuttavia, è necessario tenere in considerazione che i processi di produzione delle fibre dagli scarti naturali non danno quasi mai luogo alla produzione di fibre naturali, bensì a quella di fibre tessili artificiali di origine naturale.
L’articolo 11 stanzia 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, che dovrà essere attuato con Decreto del Ministero Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il L’articolo 13, sempre in materia di nautica da diporto, prevede l’Istituzione, nello stato di previsione del MIMIT, di un fondo, con una dotazione di 3 milioni per l’anno 2024, per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Da ultimo, l’articolo 14, introduce la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell’archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché consente ai soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell’unità attraverso la Dichiarazione di Costruzione o Importazione.
L’articolo 15, recante “disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica”, prevede l’individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero delle imprese e del Made in Italy, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei Ministri.
L’articolo 16, in materia di approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche, prevede l’adozione, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La previsione di prevedere Linee Guida volte a stabilire criteri per la misura del livello di qualità dei prodotti da inserire nei bandi di gara delle PA, seppure introdotta con un presumibile obiettivo di facilitare le PMI nell’accesso ai bandi pubblici, risulta non coordinata col quadro normativo vigente in materia. Infatti, in Italia è ormai consolidata produzione del pane fresco e della pasta, istituisce – presso il Ministero delle imprese e del made in Italy – una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell’ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro. La misura, senza dubbio positiva, per l’istituzione della commissione tecnica, non
appare tuttavia condivisibile nella misura in cui esclude, dal tavolo, i produttori di pasta fresca, dimenticando che la pasta fresca italiana, particolarmente presente nell’ambito delle micro e piccole imprese, sia un prodotto molto importante sia per l’export italiano sia per l’economia del nostro paese.
Il Titolo III della legge, dedicato al capitolo Istruzione e Formazione, si apre con l’articolo 18 che istituisce il cosiddetto “Liceo del made in Italy”. Si tratta di un percorso liceale nell’ambito dell’articolazione del sistema dei licei che persegue lo scopo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Entro novanta giorni la disciplina del Green Public Procurement che prevede l’utilizzo dei criteri ambientali minimi (CAM) con l’obiettivo di orientare gli acquisti della pubblica amministrazione verso criteri di sostenibilità. Inoltre, la legislazione in materia di contratti pubblici rende obbligatorio già da qualche anno l’inserimento di questi criteri all’interno dei bandi di gara. I CAM vengono definiti attraverso decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente e contengono molteplici criteri che riguardano i livelli qualitativi dei prodotti sulla base di norme tecniche di riferimento e requisiti per i quali sono previste delle valutazioni di
conformità. L’esperienza concreta applicazione dei CAM ha presentato effettivamente molte complessità, tanto che la recente approvazione del Nuovo Piano di Azione Nazionale GPP prevede esplicitamente la necessità di formare e accompagnare le piccole imprese. In sede attuativa, pertanto, tale articolo andrebbe dunque meglio coordinato con la disciplina vigente per renderlo coerente con la disciplina dei CAM. L’articolo 17, in materia di corretta informazione del consumatore sulle fasi di dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, si provvede alla definizione del quadro orario
degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « made in Italy», secondo criteri dettagliati dal comma 2. Si prevede, inoltre, che, nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, possano essere attivati, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy a partire dalle classi prime e contestualmente l’opzione economico sociale presente all’interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell’opzione economico sociale stessa. In via transitoria, e nelle more dell’adozione del regolamento governativo, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del “made in Italy” può avvenire su richiesta delle istituzioniscolastiche che erogano l’opzione economico sociale del percorso del liceodelle scienze umane e previo accordo tra l’ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all’allegato A.
Tra i criteri individuati per l’attuazione del nuovo percorso liceale, vale richiamare positivamente lo sviluppo di “competenze imprenditoriali”, il riferimento “all’origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy”, il “supporto ai processi di internazionalizzazione”, il “rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento attraverso la connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento, favorendo la laboriatoralità, l’innovazione e l’apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio”, il riferimento di un collegamento con il mondo del lavoro anche attraverso percorsi di apprendistato di primo livello e, infine, il riferimento alle specifiche competenze per la gestione di impresa, la strategia e l’analisi di mercato e tutte quelle competenze imprenditoriali di base.
Apprezziamo in particolare l’impostazione di una formazione che metta al centro del sistema la conoscenza della cultura e del territorio, l’apertura all’export e all’innovazione e l’importanza delle competenze gestionali e manageriali necessarie ad ogni giovane che intende diventare un imprenditore. Un siffatto percorso formativo, infatti, appare in linea con la richiesta più volte avanzata di dedicare adeguata attenzione alla formazione degli imprenditori, dare l’opportunità ai giovani di svolgere un lavoro di qualità e, soprattutto, avviare un cambiamento culturale nei percorsi di orientamento scolastico, che oggi pongono scarsa attenzione all’autoimprenditorialità. Riteniamo che i rappresentanti del mondo delle imprese artigiane possano contribuire alla fase di formazione e orientamento dello studente e nell’avvio dell’attività d’impresa. Anche in riferimento alla volontà di potenziare l’apprendistato di primo livello – ossia quell’apprendistato che consente di completare il percorso di studi – appare necessario attivare un’interlocuzione con le Parti Sociali per comprendere come sciogliere alcuni nodi che fino ad ora hanno ostacolato la diffusione di questa tipologia contrattuale. A titolo esemplificativo, sarà necessario dare una puntuale disciplina dell’orario di lavoro e dei criteri di maturazione dei ratei (tredicesima, altre mensilità aggiuntive se previste, ferie, permessi, ecc.), chiarire cosa succede in caso di assenza dello studente/lavoratore per malattia e/o maternità, precisando quali siano i periodi che vanno indennizzati, anche ai fini della definizione dell’integrazione a carico del datore di lavoro.
In conclusione, l’istituzione di un liceo per il made in Italy appare una risposta nuova alla necessità di sostenere la competitività delle imprese, ridurre il gap scuola-lavoro e colmare le difficoltà di reperimento delle professioni di cui le imprese hanno bisogno. Affinché la riforma possa avere delle effettive ricadute sul mondo del made in Italy, è necessario tuttavia che i dettagli concreti della stessa siano elaborati in collaborazione con Organizzazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e del made in Italy. L’articolo 19 prevede l’istituzione della Fondazione “Imprese e competenze per il madein Italy”, con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy ivi compresi quelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del made
in Italy. La finalità della Fondazione è diffondere la cultura d’impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un inserimento rapido degli stessi studenti nel mondo del lavoro. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministero dell’istruzione e del merito sono designati membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi
strategici mediante atti di indirizzo. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate, rispettivamente, la spesain conto capitale di un milione di euro per l’anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annuia decorrere dall’anno 2024. La fondazione conferisce ogni anno il premio di “Maestro del made in Italy” a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy. A questo proposito, l’articolo 20 istituisce l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy, affidandone la cura e la gestione alla fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”.
L’articolo 21, dedicato alla “Promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale”, attribuisce al Ministero della Cultura, nonché – per i profili di competenza – al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell’identità culturale collettiva del Paese. Il D.lgs. 300/1999 viene novellato per modificare le attribuzioni del Ministero della Cultura, riferendole ora non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali. A questo proposito, nell’apprezzare l’allargamento delle attribuzioni del Ministero della Cultura anche ai beni culturali immateriali, rileviamo tuttavia che scompare dal novero dei beni tutelati la categoria dei beni ambientali che convergono nelle più generali attribuzioni di altri ministeri a partire dal Masaf, in contrasto con la Convenzione A questo proposito, per agevolare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, sarebbe importate il coinvolgimento diretto delle associazioni di rappresentanza delle imprese. Anche per quanto concerne il premio Maestro del made in Italy, le Organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato hanno una consolidata esperienza nell’organizzazione di premi alle imprese che si caratterizzano per particolari eccellenze di innovazione e sviluppo e potrebbero fornire un contributo specifico affinché la fondazione riesca a diffondere la cultura d’impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative miratead un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. Pertanto, è auspicabile che nel decreto interministeriale che dovrà approvare i criteri e le modalità per l’adesione dei soggetti privati alla fondazione si prendano in debita considerazione le Organizzazioni che rappresentano le imprese artigiane e il made in Italy.
Il Titolo IV della Legge è dedicato alle misure per la promozione. per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – Parigi 17/10/2003 – art. 2 –paragrafo 2 – che identifica “il patrimonio culturale immateriale” nei seguenti settori : a) tradizioni ed espressioni orali… d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e
all’universo….”
L’articolo 22 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e concederne l’uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento. L’articolo 23 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l’organismo responsabile dell’assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura per rafforzarne la tutela e individuare eventuali abusi. L’articolo 24, modifica la legge n. 323/2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio. In particolare, il testo vigente prevede che i termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fangotermale”, “idrotermale”, “stazione idrominerale” e “thermae” possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica (“cure termali”) mentre, la modifica proposta ne consente l’utilizzo esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della citata legge.
Inoltre, la disciplina vigente prevede un obbligo di autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene, per effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria. Al riguardo, viene previsto che l’autorità sanitaria debba disporre la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell’attività da tre mesi a un anno, laddove la violazione dell’obbligo suindicato sia commessa da soggetti che non siano in regola con i requisiti previsti per gli stabilimenti termali (dall’articolo 3 della legge); e che l’autorità sanitaria debba disporre, in aggiunta alla multa, la sospensione dell’attività da tre mesi a un anno in presenza dell’erogazione da parte dei centri estetici di prestazioni riconducibili alle cure termali.
L’articolo 25, reca la definizione di “imprese culturali e creative”, rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, poi, start up innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di start up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. In particolare, definisce “imprese culturali e creative” tutti gli enti privati (imprese e società) (Libro V del Codice civile), nonché il lavoratore autonomo che:
- svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia e
- svolge in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. Inoltre, sono altresì imprese culturali e creative i soggetti privati che, costituiti nelle suddette forme, svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. Le disposizioni dell’articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (D.lgs. n.117/2017, art. 11, comma 2), alle imprese sociali, nonché alle associazioni e fondazioni che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o
prevalente, una o più delle attività suddette.
L’articolo 26, inoltre, istituisce, presso il Ministero della cultura, l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L’iscrizione nell’albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell’apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative. L’ulteriore articolo 27 reca, inoltre, la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale. L’articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l’originale, facendone perdere la memoria.
L’articolo 29 stanzia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative. Si rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché – prevede ora il testo come modificato in sede referente – previa intesa in Conferenza unificata, l’individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese L’articolo 30 prevede l’adozione, ogni tre anni, di un “Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative”. Il Piano strategico è adottato
dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede l’adozione del primo piano strategico entro un anno dalla data di entrate in vigore della legge.
L’articolo 31, in materia di Promozione dell’Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica, istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Il comitato ha come compito quello di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all’estero dell’Italia, anche nel caso in cui oggetto diretto dell’attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della figura di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma dal forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari di valore secondari e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l’identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì l’istituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione, nonché della figura del manager di destinazione.
L’articolo 32 contiene disposizioni volte a potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l’Italia, autorizzando il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nell’anno 2024 assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare esclusivamente in tali sedi, in deroga ai limiti del contingente previsti dalla legislazione vigente.
L’articolo 33 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse sono demandate ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo – sentita la Conferenza unificata – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A questo proposito, apprezziamo certamente l’attribuzione di incentivi e contributi per i mercati rionali, di artigianato artistico, per eventi fieristici legati alle tradizioni locali ecc. Ancora più opportuni i finanziamenti dedicati alle imprese per la partecipazione a fiere nazionali ed estere. Troppo spesso, infatti, gli elevati costi per l’esposizione rappresentano una barriera per le micro e piccole imprese che intendono internazionalizzarsi.
L’articolo 34 prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all’estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di “ristorante italiano nel mondo”. Nel corso dell’esame in sede referente, è stato inserito un comma che stabilisce l’abrogazione dei commi da 1144 a 1148 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 (L.178/2020); ciò al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono all’estero prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane. Sebbene la misura sia specificatamente rivolta ai ristoranti italiani all’estero e condividendone le finalità, non è esplicitato chi sarà l’ente che si occuperà della gestione di tali certificazioni. In Italia la tutela del patrimonio agroalimentare è attuata attraverso un sistema di controlli attuato da una molteplicità di organi ufficiali di controllo che fanno capo a diverse amministrazioni statali.
Inoltre, già il Fondo per la sovranità alimentare istituito con la legge n. 197/2022 mira a valorizzare il cibo italiano ed è quindi auspicabile trovare un allineamento tra le due
previsioni normative. L’articolo 35 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità, nonché alla formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, per la corretta preparazione dei piatti e l’utilizzo dei prodotti. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo saranno definiti da un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
L’articolo 36 prevede disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all’acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore.
L’articolo 37 istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con un totale di 852 Cibi e Vini certificati, è il Paese numero 1 in Europa per prodotti DOP IGP STG, a cui si aggiungono 35 Bevande Spiritose IG, per un totale di 887 Indicazioni Geografiche. A livello economico, secondo le ultime stime dell’Osservatorio Ismea-Qualivita, il settore del Cibo e Vino DOP IGP in Italia vale 19,13 miliardi di euro mentre il settore delle Bevande Spiritose IG, secondo le ultime stime della Commissione UE, vale 151 milioni di euro, per un valore complessivo del settore delle Indicazioni Geografiche pari a 19,28 miliardi di euro. Apprendo la finalità della norma, rileviamo l’importanza di rafforzare in maniera sistemica le attività di comunicazione e quindi promozione e riconoscibilità delle II.GG. italiane per garantire la massima tutela al nostro patrimonio enogastronomico.
L’articolo 38 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali locali. L’articolo 39 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste (MASAF) il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. I distretti del prodotto tipico italiano
sono riconosciuti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti. A valere sul Fondo, sono concesse agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca, cofinanziati dalla Regione per una quota pari al 30 per cento, come specificati con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata. Il comma 7 dell’articolo in esame prevede che possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all’articolo 13, comma 2 del d.lgs. n. 228/2001 come modificato dall’art. 1 comma 499 della legge n. 205/2017. Ai distretti del cibo afferiscono dunque i distretti rurali/agroalimentari e biologici nonché sistemi produttivi locali che già soddisfano pienamente i criteri/elementi di valutazione indicati al comma 3 della norma in esame. A nostro avviso la norma rischia di generare una duplicazione volta a creare incertezza o problemi di interpretazione e che potrebbero condurre, nei casi peggiori, al mancato riconoscimento di alcune tipologie di
distretti del cibo, oggi presenti nel Registro nazionale, come distretto del prodotto tipico. Auspichiamo invece che le risorse siano destinate al rafforzamento dei distretti del cibo già
esistenti che alla data del 9 ottobre 2023 sono 198 e dislocati su 17 regioni. L’articolo 40 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Registro delle Associazioni nazionali delle città d’identità, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni agricole di pregio e di alta rinomanza.
Il Titolo V della legge è dedicato alla “Tutela dei prodotti made in Italy”, e si compone di sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di “Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta” (artt. 41-46); il capo II, dedicato alle “Nuove tecnologie” (artt. 47 e 48); il capo III, recante disposizioni in materia di “Lotta alla contraffazione” (artt. 49-56). L’articolo 41 dispone l’istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti. Il contrassegno è istituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto della normativa doganale europea sull’origine dei prodotti. L’articolo 42, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello
europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero
delle Imprese e del Made in Italy, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.
L’articolo 43 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l’adozione di disciplinari di produzione e la presentazione alla Regione di una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all’articolo 42. A questo proposito, l’articolo 44 prevede che dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L’articolo individua, inoltre, i compiti delle richiamate associazioni: l’elaborazione del disciplinare, l’esecuzione dei controlli interni, l’esercizio delle azioni legali a tutela dell’indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica.
Da ultimo, l’articolo 45 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l’obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento, mentre l’articolo 46 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione, per cui è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2024. L’articolo 47 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 26 milioni di euro per l’anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia blockchain per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy.
L’articolo 48 autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, per promuovere e sostenere gli investimenti in strumenti e tecnologie c.d. acceleranti per la digitalizzazione dell’industria e dell’artigianato nelle varie fasi della filiera produttiva e utili per lo sviluppo di nuovi modelli di commercio elettronico e di marketing.
L’articolo 49 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero per i casi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. L’articolo 50 prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. L’articolo 51 modifica il sistema sanzionatorio relativo all’acquisto e all’introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all’ente locale competente. L’articolo 52, inoltre, estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 del codice penale, anche a chi detiene la merce per la vendita. L’articolo 53 modifica l’art. 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro.
L’articolo 54 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l’attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati. L’articolo 55 estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Da ultimo l’articolo 56 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.
La legge si conclude con le disposizioni finali contenute nel Titolo VI. A questo proposito, l’articolo 57 stanzia un milione di euro per l’anno 2023 e due milioni di euro per l’anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. L’articolo 58 prevede che le disposizioni della legge si applichino nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione. L’articolo 59 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle
disposizioni di legge.
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