Linee di Indirizzo per la Protezione dei Lavoratori dal Calore e dalla Radiazione Solare
In data 1° luglio 2025 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34 con cui si introducono “ Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute”.
Cosa indica l’ordinanza?
Nelle giornate (tra il 03/07/2025 e il 31/08/2025) in cui il livello di rischio di stress termico è “ALTO” è previsto:
- il divieto di lavorare all’aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in caso di esposizione prolungata al sole.
Il divieto quindi, non si applica in maniera generalizzata, ma nelle specifiche zone e giorni in cui viene raggiunto il livello di rischio “ALTO”.
Eccezioni:
Il divieto di lavorare all’aperto non si applica se:
- l’azienda ha già adottato accordi aziendali che garantiscano una tutela equivalente o maggiore rispetto all’ordinanza;
- i lavori da svolgere riguardano interventi urgenti o indifferibili legati a pubblica utilità o protezione civile. In quest’ultimo caso, vanno comunque rispettate tutte le norme e disposizioni impartite dal testo unico in materia di sicurezza (d. Lgs. 81/08) e sono raccomandate tutte le linee guida di indirizzo specifico recepite a livello regionale.
Validità temporale dell’ordinanza: Dal 3 luglio 2025 al 31 agosto 2025.
Cosa fare a seguito dell’ordinanza:
- verificare quotidianamente il livello di rischio della propria zona di lavoro tramite Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/);
- se presente un rischio ALTO, modificare l’orario di lavoro o interrompere l’attività nelle fasce orarie previste dall’ordinanza.
Sanzioni
Il mancato rispetto dell’ordinanza si può configurare come violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Nel caso di accertamenti degli organi competenti, al datore di lavoro/dirigente, possono essere applicate:
- sanzioni amministrative e penali;
- eventuale sospensione dell’attività nei casi di rischio grave per la salute dei lavoratori.
Linee di Indirizzo per la Protezione dei Lavoratori dal Calore e dalla Radiazione Solare
L’ordinanza prevede inoltre che:
- in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. Quindi, anche nel caso di giorni NON a rischio ALTO e negli ambienti al chiuso non climatizzati, è raccomandato seguire tutte le indicazioni previste dalle linee di indirizzo sopra riportate.
Il 19 giugno 2025, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. Il documento, che raccoglie i vari testi già prodotti a livello regionale e provinciale, ha l’obiettivo di fornire una visione completa degli elementi necessari a garantire condizioni di lavoro sicure e salubri in presenza di temperature elevate e intensa radiazione solare. Il recepimento da parte della Regione Veneto è avvenuto in data 30/06/2025.
Il d. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) infatti, prevede la valutazione di tutti i rischi per i lavoratori (art.28) da parte del datore di lavoro, ivi compresi i rischi connessi con il microclima (titolo VIII). Sono fortemente a rischio lavorazioni che espongono direttamente al sole (Agricoltura, florovivaismo, edilizia, ecc.), ma anche attività che comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Infine, come noto, anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
- Valutare tutti i rischi connessi allo stress termico;
- Formare ed informare i lavoratori in merito al rischio specifico.
Cosa può fare il datore di lavoro per ridurre al minimo il rischio da stress termico?
Organizzazione del Lavoro:
- Pianificare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata.
- Introdurre un regime di pause in aree confortevoli (ombreggiate o climatizzate).
- Applicare la rotazione del personale sulle mansioni più faticose.
- Evitare il lavoro in solitario per garantire un controllo reciproco.
- Acclimatamento: Prevedere un inserimento graduale per i nuovi assunti o per chi rientra dopo un’assenza prolungata, per consentire al corpo di adattarsi al calore.
- Abbigliamento e DPI: Fornire e incoraggiare l’uso di abiti leggeri, traspiranti, di colore chiaro e in fibre naturali. Per i lavori outdoor, fornire cappelli e occhiali con protezione UV.
- Idratazione e Alimentazione: Mettere a disposizione acqua fresca e potabile in abbondanza. Sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di bere frequentemente e di consumare pasti leggeri. Considerare la fornitura di integratori salini se necessario.
- Informazione e Formazione: Formare i lavoratori (anche in lingua) sui rischi, sui sintomi delle patologie da calore, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di emergenza.
- Figura di Riferimento: Designare un responsabile per la supervisione e l’attuazione del piano di prevenzione.
- Misure Tecniche Aggiuntive: In caso di rischio elevato, installare schermature, coperture, ventilatori o sistemi di raffrescamento localizzato.
Documenti e strumenti
- Sito Worklimate: www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/
- Linee di Indirizzo per la Protezione dei Lavoratori dal Calore e dalla Radiazione Solare e recepimento Regione Veneto
- Ordinanza Regione Veneto
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 34 del 01 luglio 2025
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