Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA)

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) è il fondo nazionale dedicato alle imprese artigiane, costituito da Confartigianato Imprese, dalle altre associazioni datoriali artigiane e da CGIL, CISL e UIL, in attuazione dell’art. 27 del D.lgs. n. 148/2015. Il suo compito principale è erogare trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione) nei casi di sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro dovuti a difficoltà aziendali.

Quali imprese possono beneficiare dei trattamenti FSBA?

Possono accedere agli interventi del Fondo:

  • Imprese artigiane non edili, indipendentemente dal numero di dipendenti.
  • Aziende inquadrate ai fini previdenziali con:
    – Codice Statistico Contributivo (CSC): settore 4
    – Codice di autorizzazione: 7B

Dal 2022, il fondo si estende anche alle imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti, come specificato dal Messaggio INPS n. 2936/2022.

Prestazioni del Fondo FSBA

Il Fondo eroga due tipologie di sostegno al reddito:

  1. Assegno di Integrazione Salariale (AIS)
  2. Assegno di Integrazione Salariale per Ragioni Straordinarie (ACIGS)

Le condizioni di accesso, le contribuzioni e le procedure operative sono descritte nel Regolamento di funzionamento del Fondo e sono consultabili sul sito ufficiale:
👉 www.fondofsba.it

Assegno di Integrazione Salariale (AIS)

L’AIS è richiedibile dalle imprese in regola con la contribuzione al Fondo, per:

  • Causali ordinarie: tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione.
  • Causali straordinarie: solo imprese fino a 15 dipendenti (media semestrale).

Dal 1° luglio 2025 sono operative procedure distinte per la richiesta dell’AIS in base alla tipologia di causale.

Per accedere alla prestazione, l’impresa deve avviare la procedura di informazione e consultazione sindacale, regolamentata in Veneto dal nuovo Accordo Interconfederale Regionale del 13 giugno 2025, che sostituisce quello del 2 febbraio 2023.

Assegno di Integrazione Salariale per Causali Straordinarie (ACIGS)

L’Assegno di Integrazione Salariale per Causali Straordinarie (ACIGS) è destinato alle imprese con più di 15 dipendenti, in regola con la contribuzione di finanziamento al Fondo FSBA.

La prestazione può essere richiesta esclusivamente per le causali straordinarie di integrazione salariale previste dalla normativa vigente, quali:

  • Riorganizzazione aziendale
  • Crisi aziendale
  • Contratti di solidarietà

Per richiedere l’ACIGS, l’impresa deve attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale, che in Veneto è disciplinata dal nuovo Accordo Interconfederale Regionale del 13 giugno 2025, sostitutivo del precedente del 24 gennaio 2024.

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